Ecco di seguito alcune delle principali novità delle misure restrittive degli incentivi fiscali alle imprese contenute nello schema di decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, che contiene misure emergenziali riguardanti i benefici richiamati negli articoli. Articoli 119 e 119ter del D.lgs. 34/2020.
Come beneficiare del credito d’imposta 4.0?
L’impresa dovrà preventivamente comunicare al Ministero del Commercio e dell’Industria (Mimit) l’importo dell’investimento qualificabile (compresi gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024) e la quota annua di distribuzione dei bonus, come già previsto per il credito d’imposta Transizione 5.0 secondo la normativa PNRR istituita con decreto art. 38 D.Lgs. n. 19/2024.
Quali sono le finalità di utilizzo dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0?
Gli utilizzi dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0 sono rivolti a:
- Investimenti in beni strumentali nuovi , (art. 1, comma 2) Legge n.178/2020 da 1057-bis a 1058-ter, Legge di Bilancio 2021);
- Investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazioni tecnologiche e concetti progettuali ed estetici (Articolo 1, articoli 200, 201 e 202 della Legge) ) 160/2019, Legge di Bilancio 2020);
- Attività d’innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi d’innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies dell’art. 1 della legge n. 160/2019), le imprese, come peraltro previsto anche per il credito d’imposta Transizione 5.0, istituito dal decreto Pnrr (art. 38, d.l. 19/2024), saranno tenute a comunicare preventivamente in via telematica l’ammontare complessivo degli investimenti;
Comunicazione preventiva: modalità operative
La comunicazione dovrà essere preventivamente inviata per via elettronica e dovrà contenere :
-ammontare complessivo dell’investimento;
-la presunta ripartizione degli anni del credito;
-la relativa fruizione che si intende effettuare dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.
La comunicazione dovrà essere aggiornata al completamento degli investimenti sopra elencati, nonché per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il giorno precedente l’entrata in vigore della normativa. Tale comunicazione viene effettuata sulla base del modello stabilito con Delibera della Direzione Generale del 6 ottobre 2021, ai sensi dell’articolo 1, articolo 191, comma 4, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Quanto al contenuto, alla forma e alle modalità di trasmissione delle predette comunicazioni, saranno apportate le necessarie modifiche al Decreto 6 ottobre 2021, secondo una specifica Direttiva del Ministero dell’Economia e del Made in Italy (Mimit).
Ace: cessioni dei crediti
Per prevenire le frodi, viene estesa la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, cedenti e cessionari saranno solidalmente responsabili per il recupero del bonus e dei relativi interessi da parte del fisco.
Ai trasferimenti si applicano le disposizioni dell’articolo 1. L’articolo 122-bis del D.Lgs. n. 34/2020, recepito dalla Legge n. 77/2020, disciplina le misure di contrasto alle frodi nei bonifici e rafforza i controlli preventivi. Per esempio:
- ai fini delle opportune cautele di controllo, l’Agenzia delle entrate può, entro cinque giorni lavorativi dall’invio di una comunicazione di bonifico,
- Sospendere l’efficacia della comunicazione stessa (per un periodo non superiore a trenta giorni), che a sua volta prevede il profilo di rischio.
Il disegno di legge contiene anche la previsione secondo cui la possibilità di cessione del credito d’imposta Ace sarà ridotta a una sola. Cioè, i crediti che alla data di entrata in vigore del decreto legge erano precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell’art. 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo. 73/2021, potranno essere oggetto soltanto di una nuova cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi stabilite.