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Parità di genere: incentivi per chi possiede il certificato

Parità di genere. L’incentivo è stato introdotto dalla legge n. 162 del 5 novembre 2021 e strutturale dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021. La normativa in materia è

Parità di genere. L’incentivo è stato introdotto dalla legge n. 162 del 5 novembre 2021 e strutturale dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021. La normativa in materia è contenuta nel decreto ministeriale del 29 aprile 2022.

A chi si rivolve l’incentivo?

L’incentivo, sotto forma di sgravio contributivo, è destinato a tutti i datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori (ad esempio professionisti), purché in possesso di una certificazione di parità di genere.

 

Come viene calcolato l’incentivo?

  • L’incentivo, calcolato sul contributo dovuto dal datore di lavoro è pari all’1% e non può superare l’importo di 50.000 euro annui.
  • Il beneficio, fruito su base mensile, spetta per le mensilità di validità della certificazione della parità di genere per la durata di 36 mesi.

Novità per i datori di lavoro che possiedono il certificato di parità di genere

I datori di lavoro che hanno ottenuto la certificazione di parità entro il 31 dicembre 2023 possono chiedere il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento dell’1% dei contributi previdenziali, fino al limite massimo di 50.000 euro annui.

  • L’incentivo dura tre anni (36 mesi) e non è necessario presentare nuovamente domanda durante il triennio di agevolazione.
  • La scadenza per la presentazione delle domande in formato elettronico è fissata al 30 aprile.

Che cosa succede con i datori di lavoro che hanno fatto la domanda nel 2022?

L’agevolazione è iniziata lo scorso anno 2023, a favore dei datori di lavoro in possesso della certificazione rilasciata entro il 31 dicembre 2022.

  • I datori di lavoro che hanno presentato domanda per il 2022 ma non hanno avuto successo a causa della presenza di certificazione ottenuta nel 2023 possono presentare nuovamente domanda per il 2023.
  • I datori di lavoro che impiegano più di 50 lavoratori sono tenuti a redigere ogni due anni una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile. In questo caso, ai fini dell’accesso allo sgravio contributivo triennale dell’1%, è necessario anche il requisito della corretta presentazione della presente relazione.
  • La veridicità e la completezza del rapporto sono verificate dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), che può anche imporre sanzioni in caso di inosservanza, nonché ordinare la sospensione per un anno dei benefici contributivi di cui eventualmente beneficia il datore di lavoro, nel caso in cui l’inosservanza si protragga per più di 12 mesi.

Pertanto, quando il datore di lavoro che beneficia dell’esenzione occupa più di 50 lavoratori, il diritto all’incentivo è subordinato anche all’assenza di provvedimenti sospensivi da parte dell’INL.

Come effettuare la domanda?

Per poter effettuare la domanda sono necessari:

  • Dati identificativi del datore di lavoro
  • Retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere
  • Stima dell’aliquota media a carico del datore di lavoro relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere
  • Forza aziendale media stimata relativa al periodo
  • Periodo di validità della certificazione di parità di validità della certificazione di parità di genere, precisando la data di rilascio
  • Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del dpr n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti il possesso della certificazione di parità di genere, l’ identificativo alfanumerico del certificato di parità di genere, denominazione dell’ Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.

Parità di genere: quali sono gli enti certificatori?

Ai sensi del decreto 29 aprile 2022, la certificazione sulla parità di genere è rilasciata, secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, da organismi di valutazione della conformità accreditati in materia ai sensi del Regolamento CE 765/2008.

Pertanto, solo le certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione così accreditati (cioè ai sensi del predetto Regolamento CE 765/2008) e, quindi, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo.

 

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