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ZES Unica 2024: confermata con il decreto sud

ZES Unica

ZES Unica. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Sud che istituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, un’unica zona economica speciale (ZES unica) nella quale le

ZES Unica
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ZES Unica. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Sud che istituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, un’unica zona economica speciale (ZES unica) nella quale le attività economiche e imprenditoriali possono beneficiare di speciali misure di semplificazione amministrativa per il loro esercizio, inoltre conferma il credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive situate nel Mezzogiorno.

La legge 13 novembre 2023, n. 162 di conversione del decreto Sud è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023.

ZES Unica: spese ammissibili

Per la concessione dell’agevolazione sono riconosciute valide le spese sostenute per l’acquisto, anche in leasing o con altri contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive nuove o già esistenti sul territorio.

Sono inoltre rilevati gli acquisti di nuovi terreni e l’acquisizione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e dei fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

ZES Unica: settori esclusi dell’agevolazione

L’agevolazione non si applica ai seguenti soggetti operanti in determinati settori:

  • Industria siderurgica
  • Carbonifera e lignite
  • Trasporti e relative infrastrutture
  • Produzione
  • Stoccaggio
  • Trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche
  • Banda larga
  • Creditizio, finanziario e assicurativo.

Sono escluse anche le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria.

Limite di spesa

Una volta superato il limite globale di spesa definito ai sensi dell’articolo 6 del presente decreto, il credito d’imposta sarà proporzionale alla parte del costo globale dei beni acquistati o, nel caso di investimenti immobiliari, effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 15 gennaio novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene; questo costo non include i costi di manutenzione.

I progetti di investimento di valore inferiore a 200.000 euro non possono beneficiare dell’agevolazione.

 Da tenere in considerazione:

  • Se i beni che beneficiano dell’agevolazione non entrano in uso entro il secondo periodo d’imposta successivo al loro acquisto o realizzo, il credito d’imposta viene rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il ​​costo dei beni non entrati in uso.
  • Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

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