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Decontribuzione Sud

decreto agosto

Decontribuzione Sud 2020: finalmente sono giunte le indicazioni operative dall’INPS. La decontribuzione Sud prevede l’esonero per i datori di lavoro del pagamento dei contributi è pari al 30% della contribuzione

Decontribuzione Sud 2020: finalmente sono giunte le indicazioni operative dall’INPS.

La decontribuzione Sud prevede l’esonero per i datori di lavoro del pagamento dei contributi è pari al 30% della contribuzione previdenziale, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Da notare che l’incentivo contributivo non prevede alcun limite individuale di importo all’esonero. Pertanto, lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile.

Circolare INPS

Decontribuzione Sud: a chi è rivolta

L’agevolazione è concessa ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori.

Restano esclusi:

  • il settore agricolo;
  • i datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico.

Inoltre, la decontribuzione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni:

  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Calabria
  • Campania
  • Molise
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia

Per sede di lavoro, si ricorda, si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.

Se la sede legale diversa dalle regioni ammesse

Requisito essenziale affinché la decontribuzione possa essere genuinamente fruita è lo svolgimento della prestazione lavorativa in una delle regioni summenzionate.

Laddove il datore di lavoro abbia:

  • sede legale in una regione diversa
  • in corso rapporti di lavoro per prestazioni lavorative da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni
  • è necessario che l’INPS competente, dietro richiesta da parte del datore di lavoro, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione ”0L”.

Tale codice, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

Decontribuzione Sud: contributi esclusi dall’incentivo

Attenzione però. Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33, co. 4, del medesimo decreto legislativo;
  • il contributo previsto dall’art. 25, co. 4, della L. n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della L. n. 388/2000.

Decontribuzione Sud: a quali condizioni

Spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico. Naturalmente bisogna rispettare il requisito geografico della prestazione lavorativa.

In quest’ottica, l’agevolazione in commento non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

Diversamente, l’agevolazione è subordinata al possesso del Durc, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Decontribuzione Sud: compatibilità e cumulabilitàdecontribuzione-sud

La decontribuzione, infine, risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione:

  • sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi o esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani)
  • sia con riferimento agli incentivi di tipo economico

Decontribuzione Sud: durata e requisiti

L’agevolazione è riconosciuta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.

A tal fine è necessario che la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite 

  • inferiore al 75% della media EU27
  • compreso tra il 75% e il 90%

e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale

Tuttavia, si ricorda, che l’operatività dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

 

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